MOG – Modello di organizzazione, gestione e controllo
PREMESSA: IL DLGS 231
Le norme contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” hanno introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti per alcune tipologie di reati e illeciti, qualora tali reati siano stati commessi da soggetti in posizione apicale (aventi funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell’Ente) oppure da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi.
I reati dei quali si parla possono essere di vario genere e vanno da esempio, reati contro la Pubblica Amministrazione ai reati societari.
Il decreto prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina ‘amministrativa’, ma che ha forti analogie con la responsabilità penale.
Come si legge infatti nella Relazione ministeriale, “tale responsabilità (amministrativa), poiché conseguente da reato e legata alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma d’ illecito amministrativo (…) con la conseguenza di dar luogo alla nascita di una terza categoria che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.
Ciò che rende questo nuovo tipo di responsabilità molto vicina a quella penale è non soltanto la circostanza che il suo accertamento avvenga nell’ambito del processo penale, quanto che essa è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato: l’Ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.
Il riconoscimento della responsabilità amministrativa, a fronte di contestazione in sede giudiziale d’illeciti di natura penale o civile, ha lo scopo di coinvolgere il patrimonio dell’Ente e gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non subivano conseguenze dalla realizzazione dei reati commessi da amministratori e/o dipendenti a vantaggio della società, essendo perseguibili solo gli autori materiali del fatto illecito.
Il provvedimento prevede, comunque, una forma di esonero dalla responsabilità per l’Ente che dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal decreto. In particolare, esso prevede l’istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all’ente, con il compito di garantire l’efficacia e l’efficienza del Modello oltre che di sorvegliare sulla corretta osservanza dello stesso.
L’Ente non risponde quindi di un eventuale reato compiuto al suo interno se è in grado di provare che le persone che l’hanno commesso hanno eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo realizzato e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo incaricato.
L’Istituto, ritenendo il provvedimento estremamente importante ha adottato ed è impegnato ad attuare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ad istituire un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri d’iniziativa e di controllo e deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del MOG adottato, oltre che a curarne l’aggiornamento.
L’istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all’ente permette di garantire l’efficienza del Modello oltre che di sorvegliare sulla corretta osservanza dello stesso.
L’Ente non risponde quindi di un eventuale reato compiuto al suo interno se è in grado di provare che le persone che l’hanno commesso hanno eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo realizzato e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo incaricato.